Cassation appeal dismissed for lack of specificity and failure to demonstrate legal violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a total lack of specificity and failure to provide factual or legal grounds justifying the review. The appellant argued for a re-examination of the lower court's finding of criminal responsibility, but the court noted the absence of critical engagement with the original judgment's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is totally devoid of specificity and lacks the factual and legal reasons justifying the review, without critically engaging with the arguments of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGGIOLI DAVID nato a PRATO il 25/05/1966 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di David Reggioli - che con due motivi di ricorso, deduce il vizio di motivazione e plurime violazioni di legge - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché totalmente privo di specificità e delle ragioni di fatto e diritto giustificanti il ricorso, senza che vi sia alcun confronto critico con le non illogiche argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (cfr. p. 3 e 4), che hanno ribadito l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso &condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.