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Ordinanza — n. 19591/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on cocaine possession charges due to lack of obvious error in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19591/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared Francesco Ravenda's appeal inadmissible regarding his cocaine possession conviction. The court found that the alleged error in sentencing was not an obvious deviation from the charge but rather a matter of legal evaluation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990: Appeals based on sentencing errors are inadmissible unless the error is immediately and obviously eccentric to the charged offense.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing error evaluation cocaine possession aggravating obvious eccentricity standard legal evaluation vs fact traffico aggravato di cocaina reato grave di stupefacenti consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
pen., è inammissibile in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990
Art. 444 cod. proc. pen.
309 del 1990 avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
di sostanza pura; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017 n. 103
pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n.
art. 444 cod. proc. pen
309 del 1990 avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
di sostanza pura; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842), situazione, quest'ultima, certamente ravvisabile nel caso in esame, posto che, come emerge dall'imputazione, è contestata la detenzione di cocaina pari ad oltre otto kg.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVENDA FRANCESCO nato a VERBANIA il 03/02/1996 avverso la sentenza del 15/10/2024 del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESE[dato avviso alle parti9 udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Francesco Ravenda, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (da ultimo, cfr.

Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842), situazione, quest'ultima, certamente ravvisabile nel caso in esame, posto che, come emerge dall'imputazione, è contestata la detenzione di cocaina pari ad oltre otto kg. di sostanza pura; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.