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Ordinanza — n. 19588/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to waiver of issues via settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19588/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Magli's appeal inadmissible because the parties had previously reached a settlement agreement. Magli argued that the lower court failed to reclassify the offense as an administrative violation and did not prove the diversion of drugs to third parties. The court ruled that the settlement implied a waiver of all further grievances, including those requiring ex officio examination, except for illegal sentencing or defects in the parties' consent.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 75, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: A settlement agreement between parties constitutes a waiver of all further grievances in subsequent legitimacy proceedings, barring exceptions for illegal sentencing or defects in consent.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility settlement agreement waiver administrative offense reclassification drug diversion proof ex officio examination waiver consumo di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti commutazione della pena pecuniaria

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Art. 75, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nell'illecito amministrativo ex art. 75, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e, quindi, alla prova della destinazione a terzi della sostanza stupefacente, con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art.
Art. 599-bis proc. pen
309 del 1990, e, quindi, alla prova della destinazione a terzi della sostanza stupefacente, con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc.
Art. 616 cod. proc. pen.
278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 24 Cost.
art. 616 cod. proc. pen
278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLI GIOVANNI nato a BRINDISI il 01/07/1980 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCE[dato avviso udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Magli, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nell'illecito amministrativo ex art. 75, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e, quindi, alla prova della destinazione a terzi della sostanza stupefacente, con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.