Italian Court dismisses appeal claiming failure to verify special power of attorney or settlement willingness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court had already verified the defendant's willingness to reach a settlement. The appellant argued that the appellate court failed to check if he issued a special power of attorney or expressed intent to settle, citing procedural violations. The court rejected this claim as the record clearly showed the defendant himself requested the settlement, rendering the appeal without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the lower court correctly verified the defendant's willingness to settle, as the appellant's own request for the settlement negates the alleged procedural defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALTESE KEVIN nato a LACCO AMENO il 18/01/1999 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Kevin Maltese, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1 ; lett.
c) ed e) cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello verificato se l'imputato abbia rilasciato procura speciale o abbia comunque manifestato la volontà di addivenire al concordato di appello, è inammissibile perché, come risulta dal verbale di udienza del 21 marzo 2024, il concordato è stato richiesto proprio dall'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €: 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.