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Ordinanza — n. 19585/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal on destruction of accounting documents due to statute of limitations and lack of positive mitigating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19585/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the ten-year statute of limitations had expired because the crime of document destruction is permanent and consummated upon the conclusion of the investigation. The appellant failed to prove the documents were destroyed rather than merely hidden, nor did he demonstrate positive elements required for generic mitigating circumstances. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 157, 158 cod. pen.; Art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000 n.74; The crime of destruction of accounting documents is permanent, meaning the statute of limitations runs from the conclusion of the verification, and generic mitigating circumstances require positive evidence of the defendant's personality rather than merely the absence of negative traits.

Parole chiave

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destruction accounting documents statute limitations expiration generic mitigating circumstances permanent nature crime consummation moment omissione della contabilità occultamento di beni assunzione di prove a titolo cautelare

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. proc. pen.
Art. 158 cod. proc. pen.
Art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000 n.74
pen., è inammissibile perché prospetta censure in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui, nel caso - come nella specie - in cui sia contestato, oltre alla distruzione, anche l'occultamento, totale o parziale, delle scritture contabili, il delitto ex art. 10 d.lgs.
Art. 616 cod. proc. pen.
281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 13 Cost.
art. 616 cod. proc. pen
281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi
Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, Quaglia
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLI GIUSEPPE nato a PALERMO 11 14/05/1963 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Castelli, che deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 158 cod. pen., è inammissibile perché prospetta censure in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui, nel caso - come nella specie - in cui sia contestato, oltre alla distruzione, anche l'occultamento, totale o parziale, delle scritture contabili, il delitto ex art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000 n.74 ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione dei documenti finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello, il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione e non nell'inizio di detto accertamento (Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340 - 01), sicché il termine decennale di prescrizione è maturato il 9 giugno 2024 (cfr. p. 5 della sentenza), e quindi dopo la pronuncia impugnata, mentre l'imputato, per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, avrebbe dovuto dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile era stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l'epoca di tale distruzione (cfr.

Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898 - 01), il che non è avvenuto; rilevato che il secondo motivo, che denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in • relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, avendo la Corte di merito logicamente argomentato l'assenza di elementi concreti cui ancorare l'applicazione delle attenuanti in esame, stante, anche, l'assenza di collaborazione dell'imputato, peraltro gravato da un precedente penale, nei confronti della Guardia di Finanza, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 m