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Ordinanza — n. 19583/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19583/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19583/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHAMAM ADIL nato il 03/11/1988 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOpato avviso alle par— i\ udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Adil Khamam, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19583/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti gravità della pena adeguamento della pena traffico aggravato di cocaina riesame dell'entità pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
in relazione all'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHAMAM ADIL nato il 03/11/1988 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOpato avviso alle par— i\ udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Adil Khamam, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte di merito logicamente ed esaurientemente giustificato la misura della pena inflitta, superiore al minimo edittale, valorizzando la quantità e la qualità della cocaina sequestrata, pari a 232 dosi medie avente un grado di purezza pari all'81,5%, i precedenti penali, specifici e recenti, di cui è gravato l'imputato, e la circostanza che il Khamam abbia commesso il reato mentre era sottoposto a una misura alternativa alla detenzione in carcere; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.