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Ordinanza — n. 19580/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for late complaint and rejects claim of changed facts regarding public property.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19580/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Vincenzo Nastasi's appeal inadmissible due to the late filing of a complaint regarding the nature of the occupied property. The appellant argued that the first-instance judgment failed to properly address the public ownership of the building, while the appellate court had justified a lighter sentence based on the defendant's criminal history. The court ruled that such factual objections must be raised during the trial phase and cannot be introduced for the first time in a legitimacy appeal, thus dismissing the request.

Regesto Legislator

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Art. 111 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Complaints regarding the nature of the charged facts or the application of the law must be raised during the trial phase; late introduction in a legitimacy appeal is precluded, and a change in facts requires a radical transformation of the concrete hypothesis affecting the defense rights.

Parole chiave

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late complaint preclusion legitimacy appeal admissibility changed facts standard public property defense procedural timing rules costruzioni non autorizzate indennità di prima sistemazione servitù di divieto di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 111 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez.2, n. 8653 del 23/11/2022, Papais
Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASTASI VINCENZO nato a ROMA il 07/08/1990 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Vincenzo Nastasi; considerato che, con riferimento al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che "la tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio" (Sez.2, n. 8653 del 23/11/2022, dep. 28/02/2023, Papais, Rv. 284438 — 02): inoltre, affermato il principio secondo cui, "in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01): nel caso in esame, l'imputato ha avuto la possibilità di difendersi dall'imputazione, in quanto sin dal capo di imputazione la sentenza di primo grado era stato evidenziato che l'immobile occupato era del Comune di Roma, quindi edificio pubblico; eii-t-- osservatovla doglianza avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio nate è manifestamente infondata, avendo il giudice di appello motivato il discostamento dal minimo edittale per i numerosi precedenti penali dell'imputato, così adempiendo all'onerevmotivazione richiesto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso