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Ordinanza — n. 19579/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to raise mitigating circumstances at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19579/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Chash Mastini inadmissible and ordered him to pay court costs. The court ruled that the first two grounds lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, merely restating generic complaints without critiquing the lower court's reasoning. Additionally, the third ground regarding mitigating circumstances was rejected because it was not properly raised as a specific appeal argument at the second instance, violating Article 606 of the same code.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 606, comma 3 c.p.p.: Appeals must be specific and precise; generic complaints or issues not raised at the second instance are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal mitigating circumstances second instance court costs prove acquisite illegalmente porto abusivo di armi atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
pen., non sono consentiti poiché, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, risultano privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 707 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Chash Mastini; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen., non sono consentiti poiché, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, risultano privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese
Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv.
Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia
278373 - 01; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv.
Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTINI CHASH nato a GARBAGNATE MILANESE il 08/11/1994 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Chash Mastini; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., non sono consentiti poiché, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, risultano privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 - 01; Sez. 2, n. 51551 del 04/1272019, Rocco, Rv. 278231 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3 della motivazione dove il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, afferma l'idoneità allo scasso degli strumenti rinvenuti); considerato che il terzo motivo di ricorso, che denuncia la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 S

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d