Cassation appeal dismissed as factually based and generic regarding bank employee negligence in loan issuance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Vincenzo Passarello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court determined the appeal was merely factual, seeking a re-evaluation of evidence that exceeds the scope of a jurisdictional review. Furthermore, the claim regarding the negligence of bank employees was deemed generic because the lower court had already addressed this issue in its judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: A cassation appeal must be based on legal errors, not factual re-evaluation; generic complaints on issues already decided by the court of appeal render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSARELLO VINCENZO nato a GANGI il 15/01/1960 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria presentati nell'interesse di Vicenzo Passarello; considerato che, con riferimento al ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.
VI, 22/01/2014, n. 10289); osservato inoltre che il profilo del concorso di colpa dei funzionari della banca nella erogazione del mutuo è stato già esaminato dalla Corte di appello a pag.5 della sentenza impugnata, per cui il ricorso sul punto è generico in quanto reiterativo di doglianze già esaminate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 april