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Ordinanza — n. 19576/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and repetition of lower court points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19576/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the aggravating circumstance of the victim's age and the classification of robbery, but the court found these grounds lacked specific argumentation. The court determined the arguments merely repeated those already rejected by the Court of Appeal without offering a concrete, reasoned critique.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 61 n. 5 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds lack specificity and merely repeat arguments already disallowed by the lower court without providing a concrete, reasoned critique.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetition of arguments aggravating circumstance robbery classification court costs procedural penalty motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
ai reati di cui ai capi a) e d), non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett.
Art. 61 n. 5 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Stefano Massa; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 16017 del 14/03/2023, Leone, Rv. 284523 — 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSA STEFANO (CUI 03ZIVZQ) nato a BAGNO A RIPOLI il 28/06/1990 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Stefano Massa; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. ai reati di cui ai capi a) e d), non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 4 e 5 rispettivamente per il capo a e per il capo d della rubrica); considerato che il giudice di merito ha applicato adeguatamente i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa (ex multis Sez. 2, n. 16017 del 14/03/2023, Leone, Rv. 284523 — 01) ed ha correttamente valutato la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità della vittima dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (cfr. pagg. 4-5 della sentena impugnata); osservato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la correttezza della qualificazione giuridica del delitto di rapina di cui al capo b), non è consentito in quanto del tutto privo di specificità poiché non si confronta con i corretti argomenti logici e giuridici utilizzati dal giudice di appello il quale ha correttamente ritenuto configurato il delitto di rapina atteso che l'odierno ricorrente ha esercitato violenza sulla persona offesa per vincere la resistenza attiva di quest'ultima (cfr. pag. 5); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci