Italian Court dismisses appeal for lack of standing and infounded mitigation claim in fraud case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Barbara Fadda's appeal inadmissible, ordering her to pay costs. The appellant argued the prosecutor lacked standing and that a mitigating circumstance applied, but the court found these points repetitive and unsupported by new arguments. The court ruled that the prosecutor was properly qualified to file the complaint and that the alleged financial loss was not negligible, thus rejecting both grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without substantive critique, and a mitigating circumstance for negligible damage does not apply when the victim suffered significant economic loss.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FADDA BARBARA nato a CAGLIARI il 04/10/1984 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria presentati nell'interesse di Barbara Fadda; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al difetto di legittimazione in capo al querelante, non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 3-4 della sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ha ritenuto il Cau pienamente legittimato ad esercitare il diritto di querela, citando Sez.2, n. 15134 del 07/02/202, Colonna, Rv. 286234: "In tema di truffa, la titolarità del diritto di querela spetta sia al soggetto raggirato e materialmente defraudato del bene alla cui apprensione era diretta la condotta illecita, sia al soggetto che ha patito il danno patrimoniale, ovvero a colui che vanta il diritto di proprietà sul bene illecitamente appreso, essendo possibile la coesistenza di più soggetti passivi di un medesimo reato"; considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già vagliate e correttamente disattese nella sentenza oggetto di ricorso (cfr. pag. 4), è manifestamente infondato dovendosi rilevare come «la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. ricorre solo quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante» (Sez. 2, Sentenza n. 15576 del 20/12/2012 dep. 2013, Mbaye Rv. 255791 — 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. .
Aln:,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso