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Ordinanza — n. 19573/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as manifestly unfounded regarding aggravated circumstance exclusion under Penal Code Art. 99.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19573/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Corrado Secci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Secci challenged the lower court's failure to exclude an aggravated circumstance under Article 99 of the Penal Code, arguing the judge erred in applying sentencing principles. The court ruled the appeal manifestly unfounded because the trial judge correctly applied established jurisprudence requiring a concrete assessment of the defendant's prior criminal conduct rather than relying solely on the gravity or duration of the current offense.

Regesto Legislator

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Art. 99, comma 4, cod. pen.; Art. 133, cod. pen.: The court must conduct a concrete assessment of the relationship between the current offense and prior convictions to determine if a persistent criminal inclination influenced the crime, rather than basing the decision exclusively on the gravity of the facts or the temporal span of their commission.

Parole chiave

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aggravated circumstance exclusion prior criminal conduct assessment manifestly unfounded appeal Art. 99 Penal Code Art. 133 Penal Code sentencing discretion principles inadmissible appeal ruling reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 99, comma 4, cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Corrado Secci; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 99, comma quarto, cod.
Art. 133, cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECCI CORRADO nato a CAGLIARI il 16/07/1977 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; L.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Corrado Secci; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 apri