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Ordinanza — n. 19572/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere repetition of rejected arguments without new legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19572/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Massimo Pizziconi inadmissible and ordered him to pay costs. The court found the two grounds of appeal were merely complaints about facts and repeated arguments already rejected by the Court of Appeal of Florence. Consequently, the appeal was dismissed because it lacked the specific, argumentative criticism required by law to challenge the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 364, n. 1 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it consists solely of mere complaints or a pedissequo repetition of arguments already rejected by the court of first instance, failing to provide a specific and argumentative critique of the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments lack of specific critique mere factual complaints Court of Cassazione abbandono del procedimento per truffa allegazioni insufficientemente motivate ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 364, n. 1 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZICONI MASSIMO nato a CITTA' DELLA PIEVE il 12/10/1967 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Massimo Pizziconi; ritenuto che i due motivi oggetto del ricorso in esame, che lamentano l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità per i delitti di cui agli artt. 648 e 640 cod. pen., non sono consentiti poiché, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 5-6 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 aprile 2