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Ordinanza — n. 19571/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as factually based and generic regarding lost checkbook, with prescription rejected due to recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19571/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and claimed the lost checkbook issue was not properly addressed, while the court found these arguments factually based and generic. The court rejected the prescription defense because specific recidiva was contested and proven, preventing the statute of limitations from applying.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals based solely on factual re-evaluation or reiterating issues already decided by the court of appeal are inadmissible, as the supreme court cannot substitute its own assessment of evidence or re-examine points already adjudicated.

Parole chiave

Generato dall'IA
admissibility of cassation appeal factual re-evaluation prohibited generic appeal grounds statute of limitations recidiva lost checkbook evidence revoca della licenza condurre abbandono del procedimento per infrazione stradale reati contro le pubbliche comunicazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMINI GIANCARLO nato a FIRENZE il 27/09/1935 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso e le memorie presentati nell'interesse di Giancarlo Comini; considerato che, con riferimento alle censure del primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289); osservato inoltre che il profilo dello smarrimento del libretto degli assegni è stato già esaminato dalla Corte di appello a pag.5 della sentenza impugnata, per cui il ricorso sul punto è generico in quanto reiterativo di doglianze già esaminate; considerato che il motivo relativo alla prescrizione è manifestamente infondato, posto che è stata contestata e ritenuta la recidiva specifica, per cui il reato non è ancora prescritto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 apr