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Ordinanza — n. 19568/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific argumentation and failure to link facts to legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19568/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued for acquittal on fraud charges and requested formal recognition of co-defendant status, but the court found these grounds repetitive and lacking specific argumentation. The decision relied on established principles requiring appeals to provide distinct, reasoned critiques rather than merely reiterating lower court findings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing specific, reasoned criticism or failing to establish a logical connection between the contested decision and the grounds of the appeal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation repetitive grounds of appeal failure to link facts to law Cassazione ordinanza abbandono del procedimento per truffa allegazioni fattuali non credibili censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACANFORA PASQUALE (CUI: 06MJ9SQ) nato a NAPOLI il 31/10/1979 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pasquale Acanfora; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa tentata, difettando l'elemento dell'induzione in errore, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 8 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'assenza di un riconoscimento formale dell'odierno ricorrente e l'insussistenza della partecipazione concorsuale, non è consentito poiché, oltre ad essere reiterativo di doglianze già vagliate e correttamente disattese dal giudice di merito, è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (si vedano le pagg. 8-9) e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato il quale, con corretti argomenti logici e giuridici, ha correttamente confermato il giudizio di responsabilità per il reato ascritto; osservato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 9 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. r

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de