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Ordinanza — n. 19566/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19566/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19566/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente- ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARCHITELLI PIETRO ANTONIO nato a GIOIA DEL COLLE il 05/09/1956 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; Letti il ricorso e la memoria presentati nell'interesse di Pietro Antonio Parchitelli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione che correttamente ritiene assente la particolare tenuità del fatto in ragione del contesto di conflittualità in cui si inserisce la condotta e dell'assenza di tenuità del danno cagionato all'autovettura (si vedano le pagg. 2-3 della sentenza impugnata); considerato che per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 19566/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione che correttamente ritiene assente la particolare tenuità del fatto in ragione del contesto di conflittualità in cui si inserisce la condotta e dell'assenza di tenuità del danno cagionato all'autovettura (si vedano le pagg. 2-3 della sentenza impugnata); considerato che per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Parole chiave

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danneggiamento danno differenziale risarcimento dei danni da incidente stradale azione civile infrazione privilegiata danno patrimoniale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Letti il ricorso e la memoria presentati nell'interesse di Pietro Antonio Parchitelli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente- ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARCHITELLI PIETRO ANTONIO nato a GIOIA DEL COLLE il 05/09/1956 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso e la memoria presentati nell'interesse di Pietro Antonio Parchitelli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione che correttamente ritiene assente la particolare tenuità del fatto in ragione del contesto di conflittualità in cui si inserisce la condotta e dell'assenza di tenuità del danno cagionato all'autovettura (si vedano le pagg. 2-3 della sentenza impugnata); considerato che per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940); poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice, correttamente esercitati nel caso di specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i