Appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove criminal continuity under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Donato Fabio Ruggieri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for the application of the rule of continuity for all crimes listed in the indictment, but the court found this claim reiterative and unsupported by concrete evidence. The decision relied on the principle that the party must specifically allege elements proving a single criminal design, which were absent here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; In matters of continued offense, the party seeking the benefit bears the burden of alleging specific and concrete elements supporting the request, as mere production of prior judgments or generic requests are insufficient for admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: .RUGGIERI DONATO FABIO nato a BARI il 01/07/1980 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Donato Fabio Ruggieri; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della disciplina della continuazione tra tutti i reati ascritti in rubrica, non è consentito poiché, oltre ad essere reiterativo di doglianze già• adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di appello (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), è manifestamente infondato a fronte di una congrua e lineare motivazione che sottolinea l'omessa indicazione di concreti elementi a supporto della richiesta e, in ogni caso, l'assenza di indici da cui desumere il medesimo disegno criminoso; va, in proposito, rilevato come «in tema di reato continuato, la parte che intende beneficiare della relativa disciplina in grado di appello ha l'onere di allegare, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta, non essendo sufficienti, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, né la mera produzione delle sentenze relative alle condanne di cui si chiede l'unificazione "quoad poenam" ex art. 81, comma secondo, cod. pen., né la generica istanza di riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 24052 del 30/05/2024, Pisano, Rv. 286534 - 01;
Sez. 2, n. 2224 del 05/12/2017, dep. 2018, Pellicoro, Rv. 271768 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 a