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Ordinanza — n. 19564/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for manifestly unfounded grounds regarding non-prosecutability and prescription of theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19564/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to manifestly unfounded grounds. The appellant argued for non-prosecutability based on habitual behavior and prescription of the theft offense, but the lower court provided adequate reasoning rejecting these claims. The Supreme Court affirmed that such manifestly unfounded grounds prevent the formation of a valid litigation relationship, barring any declaration of non-prosecutability or prescription during the appeal phase.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 648 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Manifestly unfounded grounds in a cassation appeal preclude the formation of a valid litigation relationship and bar the court from declaring causes of non-prosecutability or prescription.

Parole chiave

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manifestly unfounded grounds non-prosecutability habitual prescription theft offense litigation relationship formation inadmissible cassation appeal motivo legale d'esclusione punibilità attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Michele Lombardi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 648 cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Michele Lombardi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 648 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo» (Sez. 3, Sentenza n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni
pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità» (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv.
Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.
266818 - 01; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI MICHELE nato a BRINDISI il 17/04/1992 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Michele Lombardi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione che, in aderenza al dettato normativo, ha ritenuto non configurabile l'invocata causa di non punibilità in ragione dell'abitualità del comportamento (si veda pag. 1 della sentenza impugnata); va, inoltre, precisato come «ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo» (Sez. 3, Sentenza n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01) e, nel caso di specie, tale elemento è, appunto, l'abitualità del comportamento; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, oltre ad essere formulato in termini non consentiti in quanto totalmente generico, è manifestamente infondato poiché il termine necessario a prescrivere il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. - pari a dieci anni - non risultava certamente decorso alla data della sentenza d'appello; che, in ogni caso «l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità» (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463 - 01;

Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,