Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation under Art. 591 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Curcelli's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. Curcelli argued the lower court erred in attributing criminal liability for offenses under Article 640 of the Penal Code by missing the elements of deception and trickery. The court rejected this claim as it merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing a concrete, specific critique of the original judgment's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it consists solely of the repetition of arguments already rejected by the court of first instance without offering a specific and effective critique of the decision's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCELLI VINCENZO nato a LUCERA il 30/11/1974 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Vincenzo Curcelli; considerato che l'unico motivo di ricorso che contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., difettando l'elemento degli artifici e dei raggiri, non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il denunciato vizio di motivazione è, pertanto, manifestamente infondato, alla stregua delle corrette e non illogiche argomentazioni esposte a pag. 3 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 april