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Ordinanza — n. 19561/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to preclusion on reviewing lower court's factual reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19561/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued the lower court's reasoning on aggravated theft was illogical and relied on an alternative assessment of witness credibility. The court rejected this, citing the preclusion rule that prevents the supreme court from re-evaluating the factual reasoning or logical consistency of the trial court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.: The Court of Cassation is precluded from reviewing the factual reasoning or logical consistency of the lower court's decision, limiting its role to checking for specific legal errors.

Parole chiave

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preclusion of cassation review of factual reasoning illogical motivation witness credibility assessment inadmissibility of appeal motivi di cassazione revisione della sentenza penale aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATIERNO NICOLA nato a BITONTO 11 11/02/1987 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Nicola Patierno; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di furto aggravato, denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un differente giudizio di attendibilità delle fonti di prova - con particolare riferimento alle dichiarazioni del teste Guardavaccaro - non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pag. 8-10 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 ap