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Ordinanza — n. 19559/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to factual nature and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19559/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Antonino Gennuso inadmissible and ordered him to pay costs. The court ruled that the first two grounds were merely factual requests for evidence re-evaluation, which exceeds the cassation judge's authority to review only legal errors. Additionally, the third ground was deemed generic, and the complaint regarding generic mitigating circumstances was rejected because the lower court correctly noted the defendant failed to provide specific reasons for merit.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or accept generic arguments for mitigating circumstances, as such tasks belong exclusively to the court of first instance and appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited generic grounds rejection mitigating circumstances requirement preclusion principle motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNUSO ANTONINO nato a CANICATTI' il 09/10/1982 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonino Gennuso; considerato che, con riferimento ai primi due motivi di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con essi il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289); rilevato che il terzo motivo di ricorso era stato dedotto in maniera generica in appello, per cui nessun oner4notivazione aveva la Corte di appello sul punto; 0- \A osservatoll a doglianza avente ad oggetto il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondata, avendo il giudice di appello rilevato che l'imputato non aveva indicato alcuna ragione per la quale sarebbe stato meritevole del beneficio, indicazione non presente neppure nel ricorso per cassazione, nel quale viene richiamata soltanto l'incensuratezza dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 a