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Ordinanza — n. 19558/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and untimely request for adjournment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19558/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a trial adjournment due to late appointment of counsel and challenged the sentencing reasoning as vague. The court rejected the adjournment request as untimely and the appeal grounds as generic, lacking specific elements required for judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the elements underlying the criticism, or if a request for adjournment is made too late.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds untimely adjournment defense counsel appointment procedural delay domanda tardiva di ricusazione rinvio del dibattimento impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonio Mastrangelo; ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 178, comma 1, lett.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
267804 - 01) considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e l'indeterminatezza e, la genericità della pena, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016
(Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016, Di, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRANGELO ANTONIO nato a CERIGNOLA il 15/11/1978 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonio Mastrangelo; ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 178, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. avendo il giudice di appello rigettato l'istanza di rinvio è manifestamente infondato iattesa la tardività dell'istanza e trattandosi, inoltre, di trattazione cartolare; che, inoltre, «il difensore non ha diritto al rinvio dell'udienza motivato sul presupposto che non ha potuto accedere agli atti per tardività della nomina, in quanto la facoltà riconosciuta all'imputato di nominare l'avvocato in qualsiasi momento del processo va bilanciata con il principio di ragionevole durata ed esercitata in modo da non trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per controllare le scansioni ed i tempi del processo» (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di non concedere termine a difesa, in caso di revoca e nomina di nuovo difensore di fiducia cinque giorni prima dell'udienza fissata per la celebrazione di un processo di modesta complessità). (Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016, Di, Rv. 267804 - 01) considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e l'indeterminatezza e, la genericità della pena, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i