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Ordinanza — n. 19557/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific elements under Art. 581 c.p.p. as required.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19557/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued against the lower court's declaration of responsibility for a specific crime, but the court found the grounds too generic. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirement of specifying the elements underlying the criticism.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 648 c.p. The appeal must specify the elements on which the criticism is based; generic grounds lacking specific elements render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds specific elements declaration of responsibility criminal procedure code impugnazione di decisioni amministrative opposizione atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 648 c.p.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Fiorenzo Pio Luciano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Fiorenzo Pio Luciano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIANO FIORENZO PIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 06/05/1991 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Fiorenzo Pio Luciano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 aprile 2025