Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and infounded non-prosecution claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Papa inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a lower court's finding of criminal liability for theft, arguing the lack of specific factual grounds and the inapplicability of a non-prosecution clause. The court rejected these arguments, noting the appeal contained only generic complaints without specific legal criticism or evidence of factual errors, and found the claim for non-prosecution unsupported by the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds and fails to provide a reasoned critique of the lower court's decision, while a claim for non-prosecution based on minor circumstances is denied when the offender has not returned the stolen funds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPA FRANCESCO nato a MADDALONI il 20/05/1993 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Papa; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., lamentando, in particolare, l'insussistenza degli artifici e dei raggiri necessari alla sua integrazione, non è consentito poiché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, risultano privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 - 01; Sez. 2, n. 51551 del 04/1272019, Rocco, Rv. 278231 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato a fronte di una lineare e logica motivazione mediante la quale il giudice di appello, sottolineando la mancata restituzione della somma sottratta alla persona offesa, ha correttamente ritenuto che il fatto non sia qualificabile come di lieve tenuità, con conseguente impossibilità di riconoscere l'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis