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Ordinanza — n. 19553/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for reiterating lower court arguments and overstepping appellate review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19553/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Iodice Pasquale inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of criminal responsibility and the application of mitigating circumstances, but the court rejected these claims as mere repetitions of arguments already dismissed on appeal. The decision emphasized that the appellate court cannot re-evaluate evidence or substitute its own judgment for that of the trial court, provided the reasoning is logical and sufficiently motivated.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its judgment for the lower court's, and appeals based on the mere repetition of arguments already rejected on appeal are inadmissible.

Parole chiave

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appellate review limits reiteration of arguments criminal responsibility mitigating circumstances inadmissible appeal amministrazione infedele qualificata concussione responsabilità dell'amministratore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 629 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Iodice Pasquale; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 629 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IODICE PASQUALE nato a CERCOLA il 14/04/1975 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Iodice Pasquale; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 629 cod. pen., lamentando l'insussistenza dei poteri di amministratore in capo all'odierno ricorrente, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità effettuando un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; che, inoltre, l'affermazione di responsabilità è supportata non solo dalle dichiarazioni della persona offesaima da plurimi ulteriori elementi probatori indicati analiticamente dal giudice di merito; osservato che il terzo motivo di ricorso che contesta il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante e la loro applicazione nella massima estensione, oltre a non essere consentito in quanto reiterativo di doglianze già avanzate con l'atto d'appello e correttamente disattese dal giudice di merito, è manifestamente infondato a fronte di una lineare e congrua motivazione che esclude la possibilità di concedere dette attenuanti nella massima estensione e con giudizio di prevalenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); va, inoltre, sottolineato che il giudizio di comparazione fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend