Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19549/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and failure to cite relevant articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19549/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Messina inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The appellant argued for liability under specific criminal articles but failed to clearly identify the precise points of law violated or cite the relevant statutory provisions. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the procedural requirements for a valid legal challenge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.c.; Art. 365 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds, fails to cite the relevant articles of law, and does not clearly identify the points of law violated.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity failure to cite articles procedural defect criminal liability appeal violazione delle norme sicurezza regolamento aziendale violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.c.
Art. 365 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA SALVATORE nato a NAPOLI il 15/12/1976 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; U\f-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Messina; considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 494 e 640, comma secondo, n. 2 e 2-bis cod. pen., non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indica chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso e non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, ha analiticamente indicato i plurimi e convergenti elementi posti a base dell'affermazione di responsabilità per i delitti ascritti all'odierno ricorrente (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15