Italian Supreme Court dismisses appeal against suspended sentence due to prior benefit usage and insufficient sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The court found the lower court's sentencing decision sufficiently motivated under Articles 132 and 133 of the Penal Code, noting that individual consideration of every element is not required if the most relevant factors are addressed. Furthermore, the request for a suspended sentence was rejected because the appellant had already previously enjoyed this benefit, rendering the application legally impossible under Article 164 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133, 164 cod. pen.; The Supreme Court holds that a sentencing decision is valid if motivated according to law and logical canons without needing to address every single element, and that a suspended sentence cannot be granted if the convicted person has already previously benefited from it.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEGATILLI ANTONIO nato a CELANO il 16/10/1979 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonio Fegatilli; considerato che il giudizio sulla pena - oggetto dell'unico motivo di ricorso - è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; osservato la doglianza avente ad oggetto la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale è manifestamente infondata, avendo il giudice di appello correttamente applicato l'art. 164 cod. pen. che impedisce l'applicazione del suddetto beneficio ove, come nel caso di specie, il condannato ne abbia già fruito precedentemente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 april