Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19547/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to preclusion against reviewing lower court's logical reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19547/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by three individuals inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants argued that the lower court's reasoning regarding aggravated robbery was illogical and based on a misreading of evidence. The court rejected this, citing the legal preclusion that prevents the supreme court from re-evaluating the logical soundness of the trial court's decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; The Court of Cassation cannot review the logical soundness of the lower court's reasoning or substitute its own evaluation of the case facts, rendering appeals challenging the logic of the judgment inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
preclusion of cassation logical reasoning review aggravated robbery inadmissible appeals judicial preclusion reato di pirateria della strada altri reati reati contro la sicurezza dei rapporti giuridici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CILI JETMIR nato il 21/09/1993 PJETRI DORJAN nato il 28/11/1992 PJETRI KENADO nato il 15/05/1996 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Jetmir Cili, Dorjan Pjetri e Kenado Pjetri; osservato che l'unico motivo oggetto dei ricorsi in esame, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di rapina aggravata di cui al capo b), denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di una differente ricostruzione storica dei fatti, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 9-10 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; che, inoltre, il giudice di merito ha effettuato una corretta valutazione delle risultanze processuali, valorizzando non solo la perizia antropometrica - come erroneamente asserito nel ricorso in esame - ma ulteriori elementi a carico degli odierni ricorrenti tra cui la disponibilità dell'autovettura utilizzata e il posizionamento dei telefoni cellulari degli stessi; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i