Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to procedural defects and non-justiciability of penalty arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Scialpi Euprepio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first two grounds regarding omitted investigative acts and evidence usability to be unfounded given the lower court's detailed reasoning on their superfluity and admissibility. Furthermore, the third ground was deemed repetitive, the fourth concerned non-justiciable penalty issues in a legitimacy trial, and the fifth merely reproduced already rejected arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.p.: Appeals must be admissible and raise justiciable issues; grounds concerning procedural omissions already addressed by the lower court or non-justiciable penalty matters are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIALPI EUPREPIO nato a MANDURIA il 29/01/1955 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Scialpi Euprepio, considerato che il primo e secondo motivo con cui si muovono doglianze in ordine all'omessa rinnovazione istruttoria ed alla inutilizzabilità della prova appaiono manifestamente infondati alla luce delle argomentazioni svolte dalla Corte di appello a pag. 5 e 6 della motivazione in cui vengono spiegate le ragioni sulla base delle quali ritenere superflua ogni ulteriore attività istruttoria, peraltro non tempestivamente richiesta, e la piena utilizzabilità della dichiarazione indiretta in assenza di tempestiva richiesta di escussione del teste di riferimento ; che, il terzo motivo in tema di mancata applicazione dell'art. 131 bis è reiterativo a fronte delle corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello e poste a fondamento della negazione del beneficio; che il quarto motivo deduce doglianze in tema di pena non deducibili nel giudizio di legittimità; che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione dell'applicazione delle pene sostitutive, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare pagina 8 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così d