Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19545/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for excessive sentence due to improper legal grounds and lack of specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19545/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Jason Cavazza inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cavazza challenged the excessive sentence for aggravated robbery, arguing violations of sentencing guidelines, but the court found his arguments legally improper and too generic. The decision rests on the principle that sentencing discretion belongs to the trial judge and that cassation appeals must meet strict specificity requirements under procedural code articles 581 and 591.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1; Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 132, Art. 133 cod. pen.; Sentencing discretion belongs to the trial judge, and cassation appeals must be specific, pertinent, and demonstrate a logical error rather than merely re-evaluating the appropriateness of the penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal excessive sentence sentencing discretion specificity requirement aggravated robbery court costs procedural code violazione delle norme edilizie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Letto il ricorso di Jason Cavazza; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena irrogata nei confronti dell'odierno ricorrente per il reato di concorso in rapina aggravata e violazione dell'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Letto il ricorso di Jason Cavazza; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena irrogata nei confronti dell'odierno ricorrente per il reato di concorso in rapina aggravata e violazione dell'art. 133 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAZZA JASON nato a PAVIA il 20/03/1997 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Jason Cavazza; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena irrogata nei confronti dell'odierno ricorrente per il reato di concorso in rapina aggravata e violazione dell'art. 133 cod. pen., non risulta formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, per un duplice ordine di ragioni di seguito esposte; che, in primo luogo, deve evidenziarsi come secondo l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è deducibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che, in secondo luogo, deve osservarsi come la censura prospettata dal ricorrente si caratterizzi per genericità, in quanto priva dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, cod. proc. pen., perché, oltre a non essere sorretta da concreta specificità e pertinenza censoria, risulta anche non connotata da un effettivo confronto con le ragioni con cui il giudice di merito ha congruamente assolto all'onere argomentativo in punto di giudizio sulla pena, facendo riferimento ai criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., evidenziandone alcuni negativi, riguardanti la particolare gravità dei fatti avvinti dal vincolo della continuazione e la negativa personalità dell'imputato, gravato da diversi precedenti penali specifici (si veda pag. 3 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,