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Ordinanza — n. 19543/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive and unfounded arguments regarding witness testimony.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19543/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Antonio Esposito inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reliance on witness testimony was invalid and requested a new expert examination. The court rejected these claims as repetitive and unsupported, noting that the appellate court had already correctly highlighted the decisive value of the witness's deposition in establishing the illegal origin of the vehicle parts.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on repetitive or manifestly unfounded arguments regarding the utility of witness testimony or the necessity of expert examinations are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments witness testimony expert examination manifestly unfounded Cassation procedure court costs carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANTONIO nato a SESTO SAN GIOVANNI il 23/11/1973 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Esposito Antonio; letta altresì la memoria difensiva depositata nell'interesse dello stesso; Ritenuto che primo motivo di ricorso che deduce l'inutilizzabilità della relazione dalla quale desumere la provenienza illecita dei pezzi di ricambio dell'autovettura è reiterativo e manifestamente infondato, avuto riguardo alle considerazioni svolte dalla Corte di appello a pag. 4 della sentenza impugnata.nella quale si sottolinea l'apporto decisivo della deposizione del teste Zaccarini; che pertanto sul punto è stato fornito ed evidenziato nella impugnata pronuncia un fondamentale elemento proveniente dalla deposizione testimoniale del verbalizzante; che manifestamente infondata si rileva la richiesta di perizia alla luce delle emergenze della dichiarazione testimoniale dalla quale risultava l'abbinamento dei pezzi di telaio alla vettura oggetto di precedente furto; che altresì manifestamente infondate sono alla luce di quanto in precedenza esposto le doglianze in punto inutilizzabilità dedotte con la memoria depositata per l'odierna udienza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così d