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Ordinanza — n. 19541/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming omitted mitigating circumstance for minor property damage in robbery case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19541/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Nicola Amoruso inadmissible, rejecting his claim that the lower court omitted a mitigating circumstance for minor property damage. The appellant argued the court failed to apply Article 62 of the Penal Code, but the appellate court had already correctly assessed that the damage was not of special insignificance given the victim's suffering and the robbery's violent nature. The supreme court upheld this reasoning, confirming that the appeal lacked specific grounds and was merely a repetition of previously rejected arguments.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma primo, n.4, cod. pen.; The mitigating circumstance for special insignificance of property damage requires the prejudice to be trivial, considering both the item's value and the victim's suffering, without regard to the victim's ability to bear the loss.

Parole chiave

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mitigating circumstance special insignificance property damage robbery offense appeal inadmissibility penal code judicial review sicurezza del lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma primo, n.4, cod. pen.
Letto il ricorso di Nicola Amoruso; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine all'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n.4, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte
Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, Di Giorgio
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu
280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv.
Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone
sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se - come nel caso di specie - immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv.
Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello
Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMORUSO NICOLA nato a BARI il 19/05/1965 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nicola Amoruso; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine all'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n.4, cod. pen, risulta manifestamente infondato, oltre che privo di specificità, essendo riproduttivo di profili di censura già esaminati e disattesi dai giudici di merito, che ha indicato le congrue argomentazioni per cui nel caso di specie non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'operatività della diminuente de qua (si veda sul punto pag. 5 della impugnata sentenza, ove si è sottolineato il non modesto valore dei beni sottratti alla persona offesa e la non lievità del danno cagionato a quest'ultima, a fronte della gravità delle modalità della condotta delittuosa); che, dunque, la Corte d'appello ha motivato in termini coerenti con la costante ed assolutamente prevalente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 - 01;

Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep 2021, Di Giorgo, Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01), sicché, con specifico riguardo al delitto di rapina ascritto all'odierno ricorrente, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, occorrendo una valutazione anche degli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura pluri-offensiva del delitto, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto; che, in conclusione, deve affermarsi che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante ex art. 62, comma primo, n.4, cod. pen. sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se - come nel caso di specie - immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685-01;

Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363- 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos