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Ordinanza — n. 19540/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual evaluation rather than legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19540/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Bance Amidu inadmissible because it failed to meet the strict requirements for a legality review. Although formally citing a lack of motivation, the appellant's arguments essentially re-litigated factual disputes regarding witness credibility and evidence interpretation already decided by the lower courts. The court ruled that the assessment of testimonial reliability and the weighing of conflicting evidence are exclusive powers of the trial judges and cannot be re-evaluated by the Cassation court.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.p.; Art. 360 n. 6 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they challenge the factual evaluation of evidence or the credibility of witnesses, as these matters fall exclusively within the discretionary power of the trial judges and are not subject to a legality review unless the reasoning is illogical or apodictic.

Parole chiave

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legality review factual evaluation testimonial credibility appellate jurisdiction inadmissible appeal licenziamento abusivo abbandono del posto di lavoro incapacità lavorativa attestata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 5 c.p.p.
Art. 360 n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANCE AMIDU nato a GARDONE VAL TROMPIA il 18/08/1998 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Amidu Bance; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché pur formalmente lamentando un vizio di motivazione, in realtà, esso, reiterando, con doglianze in fatto, profili di censura già prospettati in appello e già congruamente esaminati dalla Corte territoriale, risulta teso a censurare una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio (in particolare delle dichiarazioni della persona offesa e del teste Fogazzi), finendo con il sollecitare giudizi estranei al sindacato di legittimità, essendo preclusa alla Corte di Cassazione la possibilità di un nuovo apprezzamento delle risultanze processuali, mediante criteri di apprezzamento diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che, a tal proposito, infatti, deve ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito che, nella sentenza qui impugnata, appare, contrariamente a quanto contestato, coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); e, invero, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al sindacato di legittimità (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza, sulla inadeguatezza delle discrepanze emerse tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa e quelle rilasciate dal teste Fogazzi ad incrinare il giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente fondato anche su una affidabile individuazione fotografica eseguita della persona offesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 aprile 2025 Il t C .1 nsigliere este re