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Ordinanza — n. 19539/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting new evidence and challenging factual assessments in abbreviated appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19539/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Abdrabou Mohamed Khalil Ibrahim inadmissible, rejecting his request for new evidence and his challenges to the appellate court's reasoning. The appellant argued that a co-defendant was convicted of a less serious offense and that the evidence was flawed, but the court held that in abbreviated appeals, parties only have a facultative right to request new evidence, not a right to collect it. Furthermore, the court ruled that the appellate judge's evaluation of conflicting testimonies and factual choices falls within the exclusive domain of the trial judge and cannot be reviewed by the Cassation court.

Regesto Legislator

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Art. 603, comma 3, cod. proc. pen.; The parties in an abbreviated appeal possess merely a facultative right to request the integration of evidence, which the judge may exercise ex officio only when absolutely necessary, and the appellate court's evaluation of conflicting testimonies and factual choices is reserved to the judge of the merits and cannot be the subject of a Cassation appeal.

Parole chiave

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abbreviated appeal procedure request for new evidence facultative right of parties evaluation of conflicting testimonies inadmissibility of appeal judge of merits authority ex officio power mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, Granato
Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, Motta Pelli s.r.I.
Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion
Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv.
Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, Coppola
Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B.
259893; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDRABOU MOHAMED KHALIL IBRAHIM nato il 29/09/1986 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Abdrabou Mohamed Khalil Ibrahim; letta altresì la memoria depositata dal difensore e con la quale si insiste nei già articolati motivi rappresentando che il coimputato separatamente giudicato risulta essere stato condannato per un diverso e meno grave titolo di reato; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine alla richiesta di assunzione di nuove prove formulata dalla difesa, è manifestamente infondato per un duplice ordine di ragioni; che, infatti, preliminarmente deve osservarsi che «nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado» (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585 - 01); che, nel caso di specie, deve ritenersi che la Corte territoriale, abbia implicitamente respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, dovendosi ricordare che il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente su tale richiesta solo nel caso di suo accoglimento, mentre, dovesse ritenere di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (ex multis, Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, Motta Pelli s.r.I., Rv. 275114;

Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872); ritenuto che gli altri due motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, alle presunte discrepanze emerse tra atti posti a base del decisum (il secondo) e alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di concorso in rapina ascritto all'odierno ricorrente (il terzo), non sono formulati in termini consentiti in questa sede essendo volti a contestare una decisione errata perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio e a sollecitare una diversa lettura delle risultanze processuali, avulsa dal sindacato dinanzi a questa Corte; che, invece, deve ribadirsi il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni delle fonti di prova, e, più in generale, una rivalutazione delle emergenze probatorie, avulsa da pertinente individuazione 'I» di specifici travisamenti di emergenze processuali, e che la scelta, tra le diverse fonti di prova di quelle ritenute più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito; che, con motivazione esente da vizi logici, il giudice di appello ha congruamente esplicitato i diversi elementi di fatto sulla base dei quali è stata con certezza affermata la responsabilità dell'odierno ricorrente (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am