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Ordinanza — n. 19537/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism grounds, ruling lower court's reasoning was legally sound.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19537/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to exclude recidivism, but the court found the lower court's reasoning fully justified. The decision upheld the requirement for judges to assess the specific link between prior convictions and current criminal conduct rather than relying solely on the gravity of acts.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The court must evaluate the concrete relationship between the current offense and prior convictions to determine if they indicate a persistent criminal inclination, rather than basing the assessment solely on the gravity of facts or the time elapsed.

Parole chiave

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recidivism assessment criminal inclination Art. 133 code appeal inadmissibility criminal liability propaganda elettorale reato politico pubblicità di occasioni di libidine

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENSATO BENEDETTO GIOVANNI nato a CATANIA il 18/12/1973 avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Benedetto Giovanni Pensato; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa esclusione della recidiva reiterata contestata nei confronti dell'odierno ricorrente, è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale, confermando la decisione del giudice di primo grado sul punto, ha posto a base della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante de qua adeguata motivazione in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (si veda pag. 5 della impugnata sentenza, ove si è evidenziata, alla luce dei plurimi precedenti penali dell'odierno ricorrente, la sua particolare propensione alla commissione di condotte illecite, la sua accentuata pericolosità sociale, nonché la sua peculiare abilità nel delinquere); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 ap