Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19536/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of specificity and repetition regarding theft and receipt charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19536/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Amer Youssef and Jomni Walid inadmissible. The court found the first appellant's complaint regarding the objective element of the crime of receipt lacked the required specificity under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, as it merely repeated arguments already examined by the appellate court. Similarly, the second appellant's claim regarding the lack of punishment for minor offenses was deemed repetitive and irrelevant given the established prior theft conviction. Consequently, both appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 600, cod. proc. pen.: Appeals must meet strict specificity requirements; generic complaints reiterating facts already analyzed by the appellate court without new legal arguments result in inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity repetitive appeal crime of receipt theft conviction inadmissibility procedural costs Cassation appeal reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 600, cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMER YOUSSEF nato il 01/04/1984 JOMNI WALID nato il 31/10/1981 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Youssef Amer e Jomni Walid con due distinti atti; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso del primo ricorrente, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di ricettazione, risulta privo del requisito di specificità richiesto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, cod. proc. pen., in quanto riproducendo, con doglianze in fatto, profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati dalla Corte territoriale, che, sulla base di congrue e logiche argomentazioni, e facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto pienamente provata, anche sotto il profilo materiale, la responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato ascrittogli (si vedano le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza sulla ritenuta inconsistenza delle ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa, sul possesso da parte del ricorrente delle chiavi dell'alloggio all'interno del quale venivano rivenuti i beni rubati, e sull'avere questi omesso un'attendibile spiegazione circa l'origine della disponibilità degli stessi); ritenuto che l'unico motivo di cui si compone il ricorso del secondo ricorrente, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, è reiterativo di circostanze già devolute all'analisi del giudice di appello e ritenute non rilevanti posto che con giudizio incensurabile si è sottolineata la sussistenza di un precedente per furto che esclude l'occasionalità della condotta nonché fatto riferimento alle modalità dell'azione illecita; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il