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Ordinanza — n. 19535/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissible retrial of facts regarding subjective intent in fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19535/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Davide Guastaldi inadmissible due to improper legal formulation. The appellant argued against the finding of subjective intent in aggravated fraud, but the court noted his arguments merely reiterated those already rejected by the lower court without new evidence. The court ruled that it lacks the power to re-evaluate factual elements, reserving such authority exclusively for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or reconstruct the case file, as the assessment of facts remains the exclusive prerogative of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal subjective intent fraud factual re-evaluation Court of Cassation powers aggravated fraud violazione delle norme edilizie infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori norme edilizie comunali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUASTALDI DAVIDE nato a MILANO il 03/08/1970 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; „

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Davide Guastaldi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di truffa pluriaggravata ascritto all'odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, con argomentazioni in fatto e aspecifiche, in quanto reiterative di profili di censura già prospettati in appello e già vagliati e adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale, esso tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione della vicenda fattuale mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito, che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno congruamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 7 e 8 della impugnata sentenza, ove sono stati indicati i plurimi elementi ritenuti decisivi ai fini della individuazione del coefficiente doloso in capo al Guastaldi, sottolineando come, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la condotta riparatoria da questi intrapresa post- delictum assuma rilievo solo in punto di quantificazione della pena, non implicando un'eliminazione dell'accertato intento truffaldino con cui sin dall'inizio si è agito); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile UniCredit s.p.a. che liquida in C 2686,00 oltre accessori di legge. Così deciso, in data 15 a