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Ordinanza — n. 19534/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as repetitive and unfounded regarding criminal liability for selling unowned property.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19534/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Averga Achille inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law and lack of motivation concerning his criminal liability, but the court found the sole ground repetitive and baseless. The appellate court had already provided specific reasoning on the deceptive acts used to sell a vehicle not in possession, which the court deemed sufficient and free from criticism.

Regesto Legislator

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Art. 640 comma due cod. pen; Art. 366 c.p.p.: An appeal must be declared inadmissible if the sole ground is repetitive and manifestly unfounded when the lower court has already provided specific motivation addressing the alleged deceptive acts.

Parole chiave

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repetitive appeal manifestly unfounded criminal liability selling unowned property procedural costs Cassa delle ammende lack of motivation contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 640 comma due cod. pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Averga Achille, considerato che l'unico motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 640 comma due cod.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVERGA ACHILLE nato a NAPOLI il 11/04/1969 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Averga Achille, considerato che l'unico motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 640 comma due cod. pen, deve ritenersi reiterativo e manifestamente infondato poiché a fronte di una dichiarazione di responsabilità in doppia conforme e di una specifica motivazione di appello esposta a pagina 3 della sentenza impugnata ove vengono elencati gli artifici e raggiri posti in essere, non si confronta adeguatamente con detti argomenti; ritenuto infatti che con motivazione esente da censure la corte di appello ha affermato che la messa in vendita di un mezzo non posseduto integra gli estremi del delitto contestato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso