Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper grounds and discretionary sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Tarzan Stojanovic inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued against the conviction for aggravated fraud and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found the first ground improperly sought a re-evaluation of evidence rather than a legal error. Regarding the second ground, the court held that sentencing discretion is non-reviewable unless arbitrary, and the appellant's claim regarding the statutory minimum penalty was unfounded. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility under Italian criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: Appeals challenging factual findings on liability or sentencing discretion are inadmissible unless they demonstrate arbitrariness or logical error, as judicial evaluation of evidence and penalty gradation remain within the appellate court's non-reviewable discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOJANOVIC TARZAN nato il 11/03/1980 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Tarzan Stojanovic; considerato che il primo motivo di ricorso, non è formulato in termini consentiti in questa sede dalla legge, in quanto, seppur formalmente volto a contestare un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per concorso nel reato di truffa aggravata, esso, invero, risulta teso a prospettare una rivalutazione delle risultanze processuali e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, avulsi dal sindacato dinanzi a questa Corte, finendo con il reiterare profili di censura già vagliati e adeguatamente disattesi dai giudici di appello, i quali hanno congruamente indicato le ragioni e i solidi elementi posti a base del loro convincimento sul giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente (si veda pag. 7 della impugnata sentenza sui fotogrammi acquisiti dalle videocamere di sorveglianza, ritenuti del tutto nitidi e di elevata qualità, tali da permettere una certa identificazione del ricorrente, e sulla peculiare idoneità ingannatoria condotta truffaldina, in grado di superare anche l'ordinaria diligenza della persona offesa); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il diniego delle attenuanti generiche e l'omessa applicazione del minimo edittale della pena, è manifestamente infondato, poiché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità di fatto e del danno che ne è derivato (si veda pag. 7 della impugnata sentenza), dovendosi sul punto sottolineare, da un lato, come in tema di attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., il giudice di merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 - 01) ; e dall'altro come il ricorrente abbia lamentato un'inesistente diritto al minimo edittale, a fronte dell'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e dunque nel giudizio dinanzi a questa Corte non è deducibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d