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Ordinanza — n. 19531/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper challenge to factual evaluation of mitigating circumstance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19531/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of contestation was not formulated in legally permitted terms. The appellant argued for a reassessment of the mitigating circumstance of slightness regarding aggravated robbery, but the court found these arguments merely apparent attempts to re-evaluate evidence rather than specific legal challenges. Consequently, the court ruled that the lower court's factual assessment regarding the minor's age and the severity of violence was non-appealable and properly reasoned.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal challenging the non-application of a mitigating circumstance is inadmissible if it merely seeks a re-evaluation of evidence or a different factual reconstruction rather than raising a specific legal defect.

Parole chiave

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inadmissible appeal mitigating circumstance factual evaluation slightness of crime cassation review rinnovo del permesso di dimora ripristino dello statuto di rifugiato riesame dell'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale, 13 maggio 2024, n. 86
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMA HUSSEIN ATA ABDELSALAM AHMED nato il 10/06/2005 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Hussein Ata Abdelsalam Ahmed Salama; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione della circostanza attenuante della lieve entità, con riferimento al reato di concorso in rapina aggravata ascritto all'odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti in questa sede dalla legge, in quanto le argomentazioni del ricorrente - riproducendo profili di censura già prospettati con l'atto di appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrue argomentazioni logiche e giuridiche, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti - risultano, invero, tese ad ottenere una rivalutazione delle emergenze probatorie e a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti mediante criteri di apprezzamento diversi da quelli adottati dal giudice di merito, avulse dal sindacato di legittimità; che, infatti, la valutazione dei presupposti circa la sussistenza della attenuante della lieve entità, in linea con quanto affermato nella pronuncia della Corte costituzionale del 13 maggio del 2024, n. 86, rappresenta una quaestio facti rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile dinanzi a questa Corte se sorretta, come nel caso di specie, da congrua e non illogica motivazione dalla quale emergano gli elementi considerati ostativi all'operatività di tale diminuente (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza, ove si è sottolineato il particolare disvalore della condotta criminosa, commessa da più persone riunite, con l'uso di una violenza non tenue nei confronti di un minore, oltre che la non modesta entità del danno cagionato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile.il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il