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Ordinanza — n. 19530/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for contesting sentencing discretion on criminal program continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19530/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared Luca Rolandi's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Rolandi argued that the lower court failed to apply the external continuity constraint under Article 81 of the Penal Code regarding his attempted aggravated robbery and money laundering convictions. The court rejected this claim, ruling that determining whether distinct crimes stem from a single criminal program falls within the sentencing judge's discretionary power and is not subject to cassation review unless arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; The determination of whether distinct crimes constitute a single criminal program is a matter of sentencing discretion reserved to the trial judge and is not subject to cassation review.

Parole chiave

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criminal program continuity external continuity constraint sentencing discretion cassation inadmissibility Article 81 Penal Code altri reati concorso materiale di reati doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Letto il ricorso di Rolandi Luca; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione del vincolo della continuazione esterna ex art. 81 cod.
art. 81 cod. pen
Letto il ricorso di Rolandi Luca; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione del vincolo della continuazione esterna ex art. 81 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROLANDI LUCA nato a MILANO il 27/07/1994 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rolandi Luca; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione del vincolo della continuazione esterna ex art. 81 cod. pen., tra il delitto di concorso in tentata rapina aggravata, quella già giudicata con la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio in data 2 luglio del 2013 e il reato di ricettazione commesso in Novate Milanese il 12 ottobre del 2012, risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già prospettati in appello e adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte di appello, con congrue e non illogiche argomentazioni giuridiche, e facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, dovendosi così considerare privo di specificità e soltanto apparente, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza, ove i giudici di appello hanno esplicato le ragioni per cui i diversi reati presi in considerazione, commessi a distanza spaziale e temporale l'uno dall'altro, seppur indicativi di una medesima motivazione a delinquere, non risultino invece essere espressione di un medesimo programma criminoso); che, inoltre, il suddetto motivo di ricorso risulta non consentito in questa sede, ed anche manifestamente infondato, poiché, attenendo ad un giudizio, quale quello del riconoscimento della sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra diversi reati ascritti al soggetto agente, esso rientra nell'ambito della definizione del trattamento sanzionatorio, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e sottratto, pertanto, al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da congrua motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 aprile 2025 Il Consigliere est