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Ordinanza — n. 19529/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it attacks evidentiary evaluation rather than court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19529/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint targeted the appellate court's assessment of testimonial evidence and photographic identification rather than the reasoning itself. The appellant argued that the lower court incorrectly evaluated witness statements and failed to properly identify the photographic evidence, yet the appellate court had already thoroughly addressed these points in its judgment. The court ruled that a cassation review of motivation must focus on the logical link between reasoning and the decision, not on the underlying factual evaluation, thereby rejecting the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal challenging a decision on the grounds of erroneous evaluation of evidence is inadmissible because the control of legality concerns the relationship between motivation and the decision, not the relationship between proof and the decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility evaluation of evidence control of motivation appellate court reasoning criminal procedure law sfratto disdetta della locazione abitativa deduzione per affitto nelle prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMET ELVIS nato il 24/06/1981 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Elvis Memet; considerato che l'unico motivo di ricorso non è formulato in termini consentiti in questa sede, poiché, seppur formalmente volto a censurare un presunto vizio di motivazione posto a base dell'affermazione di responsabilità per i reati di tentata estorsione e violenza privata ascritti all'odierno ricorrente, invero, esso, reiterando profili di censura già esposti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pagg. 7-9 della impugnata sentenza), risulta, volto a contestare una decisione errata perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata delle dichiarazioni testimoniali e dell'individuazione fotografica effettuata dalle persone offese, sollecitando una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle anzidette risultanze processuali, estranei al sindacato di questa Corte; che la corte di appello ha indicato tutti gli elementi sulla base dei quali ritenere certamente individuato l'imputato quale autore della attività di parcheggiatore abusivo; che, va ricordato come il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, nel caso di specie deve sottolinearsi come i giudici di appello abbiano adeguatamente indicato le certe emergenze probatorie in virtù delle quali, superate, con congrue e logiche argomentazioni, le asserite discrepanze messe in luce dalla difesa, debba ritenersi pienamente e correttamente individuato l'odierno ricorrente quale autore delle condotte criminose ascrittegli; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1