Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to vague and non-specific grounds of appeal under Italian Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppina Costa inadmissible and ordered her to pay court costs. Costa argued vaguely that the lower court lacked motivation regarding her criminal liability, but the court found these grounds generic and non-specific. The decision relied on the legal requirement that appeals must explicitly cite specific legal and factual reasons to challenge the lower court's arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 581 e 591 cod. proc. pen.; The appeal must be formulated with specific legal and factual grounds; generic or vague criticisms of the lower court's motivation result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA GIUSEPPINA nato a PALERMO il 11/10/1968 avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppina Costa; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano in maniera del tutto vaga presunte carenze motivazionali in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen. ascritto alla odierna ricorrente, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché — a fronte della congrua motivazione posta dalla Corte territoriale a base del decisum (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza, ove, premessa la mancata contestazione del fatto storico da parte della difesa, si è confermata la decisione del giudice di primo grado, sottolineando l'assenza dei presupposti per la configurabilità della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen.) — esso risulta generico, per indeterminatezza e aspecificità; che, a tal proposito, va ricordato come «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 a