Cassation appeal dismissed for lack of specific legal grounds and factual elements under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the failure to meet statutory requirements for filing a cassation petition. The appellant's generic complaints regarding motivational deficiencies and the alleged right to a minimum sentence lacked the specific legal and factual arguments mandated by law. Consequently, the court ruled that the petition did not allow the appellate court to identify the specific grounds for review, leading to its rejection and the imposition of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be formulated with specific legal and factual grounds; generic allegations without precise identification of the errors in the lower court's reasoning render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA BIANCA SALVATORE EMANUELE nato a PALERMO il 14/04/1993 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Salvatore Emanuele La Bianca; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui, da un lato, genericamente si evocano presunte carenze motivazionali senza precisare quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale, e dall'altro lato si rivendica un inesistente diritto al minimo della pena, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, non essendo connotato dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 581, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano le pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza), non indica con puntualità e concreta specificità le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sono alla base della censura formulata, e non risulta scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base del decisum, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 apr