Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and failure to raise recidivism issue at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Flauto Lorenzo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for specific intent regarding mafia-related crimes, but the court found these arguments merely repetitive of the lower court's already validated assessment of family ties and asset transfer anomalies. Furthermore, the claim regarding recidivism was rejected because it was not properly raised as a distinct ground during the second instance proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely repeat arguments already fully examined by the court of second instance or if they introduce new grounds that were not properly raised in the appeal judgment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLAUTO LORENZO nato a PALERMO il 11/03/1975 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Flauto Lorenzo, considerato che il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico del ricorrente per il reato di cui all'art. 512bis cod. pen., deve ritenersi reiterativo e manifestamente infondato poiché meramente riproduttivo di profili di censura già ampiamente valutati dalla Corte di merito, nella parte della motivazione in cui correttamente afferma la sussistenza dell'elemento psicologico del reato tenendo in considerazione le modalità di esecuzione della condotta posta in essere nonché la strettissima relazione, anche di natura familiare, con Graziano Francesco (stante una condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 416bis); che pertanto la corte di appello risulta avere fondato l'affermazione di responsabilità sulla corretta valutazione di molteplici elementi di fatto costituiti sia dalle accertate relazioni familiari tra i vari soggetti interessati, dalle precedenti condanne dei medesimi per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa oltre che dalle anomale modalità di trasferimento del bene immobile, ritenute. con valutazione esente da censure, indicative proprio della volontà di sottrazione a possibili confische; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine agli artt.99 e 133cAn è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, sotto il profilo specifico dell'esclusione della recidiva, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; che, in ogni caso, il giudice di appello, con le argomentazioni svolte in punto di pena e negazione delle attenuanti generiche, ha motivato circa la maggiore pericolosità manifestata con la consumazione del dellito per cui si procede. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle amme