Italian Court dismisses appeal against second-instance criminal judgment for procedural and substantive infondate reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Nappa Mirko inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new evaluation of evidence regarding burglary tools and claimed the statute of limitations had expired before the second-instance judgment was filed. The court rejected these claims, noting the appeal's first ground was improperly formulated to request a re-evaluation of evidence, while the second failed to account for statutory suspensions of the limitation period and the defendant's prior criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or if the request improperly seeks a re-evaluation of evidence rather than a legal error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPPA MIRKO nato a PALERMO il 25/11/1996 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Nappa Mirko; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., non risulta formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo volto a sollecitare, tra l'altro in termini alquanto generici, una rivalutazione delle emergenze probatorie, avulse dal sindacato dinanzi a questa Corte, oltre ad essere manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione con cui i giudici di appello, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno congruamente indicato le ragioni di fatto e di diritto per cui deve ritenersi pienamente integrata la fattispecie delittuosa ascritta all'odierno ricorrente (si vedano le pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza, con riferimento al rinvenimento della materiale disponibilità di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature da parte dell'odierno ricorrente, il quale .già condannato per delitti con finalità di lucro, non forniva agli agenti alcuna giustificazione plausibile in ordine al possesso dei predetti arnesi); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in ordine gli artt. 129 e 157 cod. pen. per mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione in data 27 ottobre 2024, e dunque prima del deposito della motivazione della pronuncia di secondo grado, risulta manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente «Ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa» (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 02); che il motivo è manifestamente infondato anche perché non tiene conto della sospensione della prescrizione per anno uno e mesi sei,in forza della L.
Orlando di riforma dell'art. 159 cod.pen. applicabile a tutti i fatti commessi tra l'agosto 2017 ed il 31 dicembre 2019; che a tale periodo di sospensione vanno pure aggiunti gli ulteriori periodi disposti nel corso del giudizio di primo grado a causa di rinvii su richiesta della difesa dell'imputato per circa anni 1 che escludono la possibilità di ritenere maturata la prescrizione anche alla data odierna; osservato che anche l'ultimo motivo di ricorso, con cui si censura l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche in favore dell'odierno ricorrente, risulta connotato da manifesta infondatezza, poiché - premesso che in tema di circostanze ex art. 62 -bis cod. pen. il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione — deve ravvisarsi come la Corte territoriale, a fronte dell'aspecificità della relativa doglianza prospettata coi motivi di appello, abbia posto a base del diniego congrue argomentazioni logiche e giuridiche, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche possa essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, sulla mancata indicazione da parte della difesa di ogni qualsivoglia concreto elemento favorevole e sul comportamento del ricorrente caratterizzato da un dolo di particolare intensità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle