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Ordinanza — n. 19522/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as manifestly unfounded regarding illegal occupation and suspended sentence issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19522/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Di Luca Dino and Marras Simona inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The court found the complaints regarding illegal occupation and the lack of a suspended sentence to be manifestly unfounded and repetitive of issues already decided by the lower court. Consequently, the administrative fine for illegal occupation and the criminal penalty for unauthorized possession were upheld as distinct and valid sanctions.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 603 c.p.p.: Appeals manifestly unfounded regarding the illegality of occupation and the applicability of conditional sentence suspension are inadmissible when they merely reiterate facts already adjudicated or contradict the permanent nature of the offense.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal illegal occupation penalty conditional sentence suspension ne bis in idem principle administrative vs criminal sanction pene condizionali revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 603 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI LUCA DINO nato a ROMA il 14/04/1989 MARRAS SIMONA nato a ROMA il 10/09/1986 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; •

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Di Luca Dino e Marras Simona, considerato che la doglianza avanzata nell'interesse del Di Luca, che contesta la illegittimità dell'occupazione è manifestamente infondata in quanto riproduttiva di profili già vagliati dalla corte di merito (si veda pagina 2 della sentenza impugnata), nella parte della motivazione in cui ha correttamente valorizzato l'assenza di qualsiasi titolo autorizzativo alla permanenza dell'immobile; che la doglianza avanzata nell'interesse di Marras Simona è parimenti reiterativa per i motivi sovraesposti e comunque anche generica, limitandosi a contestare il dolo a fronte di una permanenza volontaria all'interno dell'immobile; ritenuto che l'ultimo motivo di ricorso che contesta l'omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato alla luce della natura permanente del reato contestato che la Corte di appello assume ancora in corso alla data del giudizio, con statuizione riferita ad entrambi gli imputati e che, in quanto connessa ad un elemento di fatto, appare non censurabile nella presente sede di legittimità; considerato infine che anche la doglianza avanzata con la memoria depositata e con la quale si eccepisce la violazione del principio del ne bis in idem alla luce dei principi elaborati dalla Corte EDU appare manifestamente infondata, avendo la sanzione amministrativa la funzione di recuperare le somme derivanti dall'illegittima occupazione dell'immobile e quella penale, reprimendo invece la condotta di impossessamento abusivo di un bene pubblico, che costituisce fattispecie di reato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore delle Cassa delle ammende.