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Ordinanza — n. 19520/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for misrepresentation of evidence due to improper legal phrasing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19520/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the sole ground of misrepresentation of evidence was not formulated in legally permitted terms. The appellant argued for a different assessment of the victim's testimony regarding the delivery of stolen funds, which the lower courts found sufficient to establish the crime of receiving stolen goods. The court ruled that this specific complaint merely sought a re-evaluation of the factual findings rather than pointing to an unassessed or contradictory piece of evidence, thus failing the strict requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; The complaint of misrepresentation of evidence is inadmissible if it merely requests a different appreciation of proven facts without identifying a specific, unassessed, or logically contradictory piece of evidence that undermines the lower court's reasoning.

Parole chiave

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misrepresentation of evidence appeal inadmissibility receiving stolen goods procedural phrasing Cassation review notifica tardiva dei difetti durata dell'infrazione decadenza legale

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Simona Scalambretti e la memoria successivamente depositata nell'interesse della medesima; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine all'affermazione di responsabilità ex art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Simona Scalambretti e la memoria successivamente depositata nell'interesse della medesima; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine all'affermazione di responsabilità ex art. 648 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALAMBRETTI SIMONA nato a ROMA il 20/10/1978 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Simona Scalambretti e la memoria successivamente depositata nell'interesse della medesima; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine all'affermazione di responsabilità ex art. 648 cod. pen., non risulta formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché, esso risulta, invero, teso a sollecitare un diverso apprezzamento e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, finendo per contestare il risultato probatorio cui sono pervenuti i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme della ritenuta attendibile ricostruzione dei fatti resa dalla persona offesa, sono stati concordi nel ravvisare la presenza di tutti gli elementi costitutivi del reato ascritto all'odierna ricorrente (si veda pag. 2 della impugnata sentenza, sulle dichiarazioni della persona offesa da cui è emerso come sia stata la ricorrente a consegnare l'assegno di provenienza furtiva, elemento questo di decisiva rilevanza ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, conformemente ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità: ex multis, Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225 - 01); che, a tal proposito, giova dunque ribadire come il vizio di travisamento della prova, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione, non costituisce il mezzo per sollecitare dinanzi a questa Corte una rivalutazione del materiale probatorio nel merito, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento, e deve in realtà riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione' rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data