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Ordinanza — n. 19519/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds and unfounded claim regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19519/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Francesco Raia inadmissible due to a lack of specific grounds in the first argument and an unfounded claim regarding mitigating circumstances in the second. The Court of Appeal had correctly identified Raia's prior convictions and the discovery of burglary tools in his vehicle as key factors against him. Consequently, the Court rejected the procedural defects alleged and ordered Raia to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not formulated in terms permitted by law, lacking specificity by merely citing facts without contrasting them with the lower court's reasoning, or if the claim for mitigating circumstances is manifestly unfounded due to the absence of positive elements.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity mitigating circumstances vizio di motivazione burglary tools prior convictions court costs attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.
Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.p.
art. 707 cod. pen
Letto il ricorso di Francesco Raia; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 707 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIA FRANCESCO nato a NAPOLI il 23/05/1960 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Raia; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 707 cod. pen., non è formulato in termini consentiti in questa sede dalla legge, perché esso, evidenziando ragioni in fatto tese a sollecitare conclusioni differenti sul giudizio di responsabilità cui sono pervenuti i giudici di merito, risulta privo di specificità, non essendo connotato da un effettivo confronto con la complessità delle congrue e logiche argomentazioni poste à base della motivazione della sentenza impugnata; che, infatti, i giudici di appello, con ampia motivazione, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno congruamente esplicitato le ragioni del loro convincimento, sottolineando l'inconferenza degli assunti difensivi e i plurimi e significativi dati emersi a carico dell'odierno ricorrente, il quale, già gravato di precedenti condanne per delitti contro il patrimonio, veniva fermato alla guida di un'auto a bordo della quale venivano rinvenuti numerosi oggetti atti ad aprire o sforzare serrature, di cui non veniva fornita alcuna valida giustificazione (si vedano le pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), la Corte di appello ha congruamente motivato il mancato riconoscimento delle diminuenti in parola con l'assenza di elementi positivi valutabili a favore dell'odierno ricorrente (si veda pag. 3 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1