Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper challenge terms and unfounded recidivism claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Rossano Marra inadmissible and ordered him to pay court costs. Marra challenged a lower court's finding of criminal responsibility and specific recidivism, arguing for a different factual reconstruction and questioning the application of aggravating circumstances. The court rejected these arguments because the appeal failed to identify specific procedural errors and the lower court's reasoning on recidivism was deemed legally sound and factually supported.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 646 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely seeks a re-evaluation of facts without pointing to specific logical flaws in the lower court's reasoning, and recidivism must be assessed based on the concrete relationship between the current offense and prior convictions rather than solely on the gravity of acts or time elapsed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRA ROSSANO nato a ORBETELLO il 15/04/1964 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Rossano Marra; considerato che il primo motivo di ricorso, pur formalmente volto a contestare violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo, invero, finalizzato ad ottenere una differente ricostruzione storica dei fatti, prefigurando una rivalutazione e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito, e dunque estranei al sindacato di questa Corte; che, premesso, infatti, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, essendo volta, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), deve sottolinearsi come, la Corte territoriale, nel caso di specie, abbia posto a base del decisum una congrua motivazione, esente da vizi censurabili in questa sede (si vedano le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza, ove sono stati puntualmente indicati gli elementi probatori e le logiche ragioni poste a base dell'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in ordine all'applicazione della recidiva specifica reiterata nei confronti dell'odierno ricorrente, è manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione con cui i giudici di appello hanno sottolineato come nel caso di specie sussistano tutti i presupposti di fatto e di diritto per l'operatività dell'aggravante de qua (si veda, in particolare, pag. 8), facendo corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice sul punto non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le molteplici precedenti condanne, per reati omogenei, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. • Così deciso, i